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In osservanza dell’articolo 15 della legge 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici. Nei rapporti  con gli organi della Pubblica Amministrazione  e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pa sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Per tale motivo :

  • la eventuale richiesta dei certificati deve essere motivata
  • i certificati rilasciati devono riportare, a pena di nullità, la frase: ” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia la dicitura prevista dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta.
    In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero».
    (Si veda la circolare circolare n. 5 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione)
  • Le pubbliche amministrazioni che ricevono un’autocertificazione  possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti.

Le autocertificazioni di suddividono in:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazione (articolo 46 del D.P.R. 445/2000)
  • dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 445/2000)
  • Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono dichiarare una serie di stati, qualità personali e fatti, espressamente previsti dalla legge, in sostituzione delle normali certificazioni.
  • Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si possono dichiarare stati, qualità personali e fatti, anche relativi ad altri soggetti, di cui l’interessato è a diretta conoscenza (fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle legge) e che non rientrano tra quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000).

È importante ricordare che l’interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara: nel caso in cui l’Amministrazione abbia un fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, è tenuta ad effettuare idonei controlli e ad adottare gli eventuali provvedimenti.

In calce alla pagina  sono disponibili i moduli:

  • Autocertificazione iscrizione e frequenza dei minori
  • Autocertificazioni iscrizione e frequenza maggiorenni
  •  Autocertificazione generica
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Misure organizzative

  • Gli uffici preposti provvederanno ad acquisire nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive di atto notorio al momento della presentazione delle istanze
  • Gli uffici preposti provvederanno a richiedere d’ufficio all’Amministrazione certificante per le pratiche in cui è necessario verificare l’esattezza dell’autocertificazione (esempio: ricostruzione carriera, riscatti ai fini della pensione,ecc.) entro 30 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione
  • Gli uffici provvederanno ad effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni presentate necessariamente su quelle che risultano non coerenti, mentre nella genericità dei casi sarà effettuato un controllo a campione su ogni tipologia di pratica (es. iscrizione alunni alle classe). Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza
  • Gli uffici sono tenuti, in base ai doveri d’ufficio, a rispondere alle richieste di controllo entro 30 giorni

PER ULTERIORI  APPROFONDIMENTI  CONSULTA I SEGUENTI LINK  DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE :

  LA DECERTIFICAZIONE
FAQ SULLA DECERTIFICAZIONE

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